Il Gestore di impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti ha l’obbligo di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (L 132/2018, art. 26 bis, co. 4), secondo le modalità indicate dal DPCM 27.8.2021, cioè caricando una dichiarazione sul portale https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login
L’emanazione del DPCM ha comportato la trasmissione delle informazioni da parte dei Gestori degli impianti all’epoca esistenti alla fine dell’anno 2021.
Lo stesso DPCM prescrive che le informazioni vadano aggiornate in caso di:
- modifica /voltura / revoca della Autorizzazione,
- variazione dei presidi ambientali di sicurezza,
- modifiche di dati quali p.es.: numeri di telefono dei reperibili, recapiti, referenti,
- modifiche quali-quantitative di sostanze/rifiuti presenti in impianto,
- variazioni dei target vulnerabili negli intorni dell’impianto,
- altre variazioni rilevanti ai fini del calcolo degli indici di rischio (Tecnico abilitato).
Poiché sono trascorsi ormai 3 anni, È CONSIGLIABILE VERIFICARE LA NECESSITÀ DI AGGIORNARE LE DICHIARAZIONI INVIATE ALLA FINE DEL 2021, anche considerato che il Gestore degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti ha l’obbligo di riesaminare e se necessario aggiornare il Piano di Emergenza Interna (PEI) a intervalli appropriati, comunque non superiori a 3 anni (L 132/2018, art. 26 bis, co. 2).